Art. 43
Regolamento organicoTitolo V

Art. 43

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In vigore dal 14 giu 1899
Gli studi che si possono compiere nel collegio sono: a) il corso elementare; b) il corso complementare e normale; c) il corso di pianoforte e di canto; d) il corso d'avviamento ad alcune professioni; e) lo studio di una o più lingue straniere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-43