Statuto›Titolo V
Art. 18
In vigore dal 18 nov 1898
Sono corsi complementari facoltativi:
a) Tutti i corsi complementari cui l'alunno non è obbligato, ai quali può accedere con autorizzazione del direttore;
b) tutti i corsi principali ai quali l'alunno non è inscritto ed a cui può accedere con autorizzazione del direttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-18