Statuto›Titolo V
Art. 23
In vigore dal 18 nov 1898
Gli alunni più valenti, sotto la responsabilità del proprio professore, possono essere adibiti all'insegnamento nelle classi complementari tecniche. Ad essi viene conferito il titolo di maestrino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-23