Statuto›Titolo V
Art. 19
In vigore dal 18 nov 1898
Possono essere dispensati dal frequentare del tutto o in parte il corso di teoria della musica ed i corsi complementari obbligatori quegli alunni che, a giudizio delle commissioni esaminatrici, diano prova di essere già completamente o in parte istruiti in quelle materie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-19