Statuto›Titolo V
Art. 17
In vigore dal 18 nov 1898
Sono corsi complementari obbligatori durante il corso normale:
Pianoforte: tre anni per gli alunni di canto; quattro anni per gli alunni di strumenti da corda e da fiato; cinque anni per gli alunni di composizione;
Armonia: due anni per le alunne, escluse quelle di canto; tre anni per tutti gli alunni strumentisti;
Contrappunto e fuga: due anni per gli alunni d'organo;
Violino o violoncello: due anni per gli alunni di composizione;
Declamazione e gesto: due anni per gli alunni di canto.
Sono corsi complementari obbligatori durante il corso superiore:
Composizione (con speciale riguardo all'improvvisazione): un anno per gli alunni d'organo;
Organo: un anno per gli alunni di composizione;
Storia della musica e canto fermo (teoria e pratica dell'accompagnamento): due anni per gli alunni d'organo e di composizione;
Arte scenica: un anno per gli alunni di canto;
Armonia elementare: un anno per gli alunni di canto;
Canto (fisiologia degli organi vocali, pratica delle voci e dell'accompagnamento): un anno per gli alunni di composizione;
Istrumentazione per orchestra e per banda: un anno per gli alunni maschi istrumentisti da corda e da fiato;
Letteratura poetica e drammatica: due anni per gli alunni di composizione; un anno per gli alunni di canto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-17