StatutoTitolo V

Art. 17

In vigore dal 18 nov 1898
Sono corsi complementari obbligatori durante il corso normale: Pianoforte: tre anni per gli alunni di canto; quattro anni per gli alunni di strumenti da corda e da fiato; cinque anni per gli alunni di composizione; Armonia: due anni per le alunne, escluse quelle di canto; tre anni per tutti gli alunni strumentisti; Contrappunto e fuga: due anni per gli alunni d'organo; Violino o violoncello: due anni per gli alunni di composizione; Declamazione e gesto: due anni per gli alunni di canto. Sono corsi complementari obbligatori durante il corso superiore: Composizione (con speciale riguardo all'improvvisazione): un anno per gli alunni d'organo; Organo: un anno per gli alunni di composizione; Storia della musica e canto fermo (teoria e pratica dell'accompagnamento): due anni per gli alunni d'organo e di composizione; Arte scenica: un anno per gli alunni di canto; Armonia elementare: un anno per gli alunni di canto; Canto (fisiologia degli organi vocali, pratica delle voci e dell'accompagnamento): un anno per gli alunni di composizione; Istrumentazione per orchestra e per banda: un anno per gli alunni maschi istrumentisti da corda e da fiato; Letteratura poetica e drammatica: due anni per gli alunni di composizione; un anno per gli alunni di canto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-17

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Art. 17 Che approva il nuovo statuto del conservatorio di musica di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo