Statuto›Titolo V
Art. 15
In vigore dal 18 nov 1898
La durata dei corsi principali è determinata come segue:
Composizione: sei anni di corso normale, di cui tre anni di armonia e tre anni di contrappunto e fuga; tre anni di corso superiore, ossia di composizione veramente detta.
Canto: tre anni di corso normale, un anno di corso superiore.
Organo, pianoforte, arpa, violino, viola, violoncello: sette anni di corso normale, due anni di corso superiore.
Contrabasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba e trombone: cinque anni di corso normale ed uno di corso superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-15