Statuto›Titolo IV
Art. 10
In vigore dal 18 nov 1898
Le nuove nomine non diventano definitive, se non dopo almeno due anni di reggenza. Nel caso della conferma, gli anni di reggenza saranno computati al nominato come anni di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-10