Statuto›Titolo IV
Art. 9
In vigore dal 18 nov 1898
I professori del conservatorio sono nominati dal Re, in seguito a concorso per titoli.
La commissione incaricata del giudizio del concorso, sarà nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed avrà il diritto di chiedere ai candidati, ove ne sia il caso, la prova dell'esame.
Sarà derogato alla condizione del concorso nel caso di artisti venuti in fama di singolare perizia didattica nella materia cui debbono professare.
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