StatutoTitolo II

Art. 4

In vigore dal 18 nov 1898
Il direttore alla fine di ogni anno scolastico trasmette al Ministero un rapporto particolareggiato sull'andamento generale del conservatorio e sui risultati dell'insegnamento durante l'anno medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-4

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