Statuto›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 18 nov 1898
Il direttore alla fine di ogni anno scolastico trasmette al Ministero un rapporto particolareggiato sull'andamento generale del conservatorio e sui risultati dell'insegnamento durante l'anno medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-4