StatutoTitolo III

Art. 7

In vigore dal 18 nov 1898
Dei quattro consiglieri: due dovranno essere scelti fra gl'insegnanti di composizione, di contrappunto e fuga, e di canto; - uno tra i professori d'istrumenti; - ed il quarto potrà essere scelto fra l'intero corpo insegnante, senza distinzione di categoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-7

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