Art. 7
StatutoTitolo III

Art. 7

7 / 64
In vigore dal 18 nov 1898
Dei quattro consiglieri: due dovranno essere scelti fra gl'insegnanti di composizione, di contrappunto e fuga, e di canto; - uno tra i professori d'istrumenti; - ed il quarto potrà essere scelto fra l'intero corpo insegnante, senza distinzione di categoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-7