Statuto›Titolo V
Art. 20
In vigore dal 18 nov 1898
I professori d'istrumenti hanno l'obbligo d'istruire i propri alunni di corso superiore nella storia del rispettivo istrumento e nella teoria e pratica degli istrumenti congeneri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-20