StatutoTitolo V

Art. 22

In vigore dal 18 nov 1898
I professori dei corsi principali sono tenuti, entro il limite delle ore e del numero di alunni per essi stabilito, ad impartire anche l'insegnamento complementare del loro ramo ed a prestarsi per l'istruzione ogni qual volta e nel modo che venga loro prescritto dalla direzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-22

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