Statuto›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 18 nov 1898
Il numero massimo di alunni da assegnare a ciascuna classe dei corsi principali è fissato ad otto per le classi di composizione (armonia, contrappunto e composizione), canto, organo, pianoforte ed arpa; - a dieci per tutte le altre classi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-26