Statuto›Titolo VI
Art. 31
In vigore dal 18 nov 1898
I docenti volontari che trascurassero le lezioni o che in altro modo dessero luogo a lagnanze, possono in qualunque tempo, a giudizio del consiglio dei professori, essere rimossi dall'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-31