Statuto›Titolo VI
Art. 30
In vigore dal 18 nov 1898
Gli aspiranti alla docenza volontaria devono obbligarsi almeno per un intero anno scolastico a prestare l'opera loro gratuitamente, sotto la sorveglianza dei professori titolari, nel modo e coll'orario che verrà prescritto dalla direzione entro il limite di quattro ore settimanali per ciascuno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-30