Statuto›Titolo VI
Art. 29
In vigore dal 18 nov 1898
L'insegnamento nelle classi complementari tecniche può essere affidato ad un numero, limitato anno per anno dal direttore, di docenti volontari licenziati con diploma di magistero dagli istituti musicali governativi, i quali ne abbiano fatto domanda alla direzione non più tardi del 15 ottobre di ciascun anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-29