Statuto›Titolo VII
Art. 34
In vigore dal 18 nov 1898
Per essere ammessi alla scuola occorre presentare alla direzione, non più tardi del 15 ottobre di ciascun anno, una domanda in carta da bollo da centesimi 50 corredata dai seguenti documenti legalizzati:
1° atto di nascita;
2° attestato di sana costituzione fisica
3° attestato di vaccinazione;
4° attestato recente di buona condotta;
5° attestato di proscioglimento dalla 3ª classe elementare, o dimostrazione di possedere un'equivalente istruzione, per i candidati che non abbiano raggiunto il decimo anno di età; per quelli di età superiore, attestato dei maggiori studi letterari percorsi, che debbono essere in ragione dell'età e dell'anno di corso a cui domandano di essere ammessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-34