StatutoTitolo VII

Art. 38

In vigore dal 18 nov 1898
La permanenza massima di un alunno in ciascuno dei corsi principali è limitata alla durata assegnata a quei corsi dall'. In casi eccezionali, il direttore, d'accordo col professore insegnante, può prolungarla od abbreviarla, sia durante il corso normale che durante il corso superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-38

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Art. 38 Che approva il nuovo statuto del conservatorio di musica di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo