Statuto›Titolo VII
Art. 38
In vigore dal 18 nov 1898
La permanenza massima di un alunno in ciascuno dei corsi principali è limitata alla durata assegnata a quei corsi dall'.
In casi eccezionali, il direttore, d'accordo col professore insegnante, può prolungarla od abbreviarla, sia durante il corso normale che durante il corso superiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-38