StatutoTitolo VII

Art. 36

In vigore dal 18 nov 1898
Gli aspiranti possono essere ammessi: al corso di teoria della musica; a qualunque anno del corso normale dei corsi principali e, per la composizione, fino al 1° anno di corso superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-36

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