Statuto›Titolo VII
Art. 36
In vigore dal 18 nov 1898
Gli aspiranti possono essere ammessi:
al corso di teoria della musica;
a qualunque anno del corso normale dei corsi principali e, per la composizione, fino al 1° anno di corso superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-36