StatutoTitolo VII

Art. 41

In vigore dal 18 nov 1898
Le donne non possono normalmente inscriversi ad altri corsi principali fuori di quelli di canto, pianoforte ed arpa. Solo nei casi eccezionali di speciali attitudini, a giudizio del direttore e delle commissioni esaminatrici, è ammessa la loro iscrizione in altri corsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-41

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