Statuto›Titolo VIII
Art. 45
In vigore dal 18 nov 1898
L'alunno che gode la borsa di studio deve guadagnarsi ogni anno il diritto di conservarla, colla buona condotta e col singolare profitto negli studi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-45