Statuto›Titolo IX
Art. 48
In vigore dal 18 nov 1898
Agli esami per il diploma di magistero possono presentarsi anche studenti estranei, ottemperando a quanto viene stabilito in proposito dal regolamento per gli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-48