Statuto›Titolo X
Art. 49
In vigore dal 18 nov 1898
Tutti gli alunni hanno l'obbligo d'intervenire alle esercitazioni, ai saggi ed ai concerti del conservatorio, eseguendo la parte qualsiasi, principale o secondaria, assegnata loro dal direttore, ed in qualunque ramo questi li creda idonei.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-49