Statuto›Titolo XII
Art. 54
In vigore dal 18 nov 1898
Le ferie durante l'anno scolastico sono:
Tutti i giorni festivi segnati nel calendario pubblicato dall'autorità scolastica governativa;
La settimana del carnevalone;
Dalla domenica delle Palme a tutto il martedì dopo Pasqua;
Dalla vigilia di Natale a tutto il secondo giorno dell'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-54