Art. 45
StatutoTitolo VIII

Art. 45

45 / 64
In vigore dal 18 nov 1898
L'alunno che gode la borsa di studio deve guadagnarsi ogni anno il diritto di conservarla, colla buona condotta e col singolare profitto negli studi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-45