Art. 41
StatutoTitolo VII

Art. 41

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In vigore dal 18 nov 1898
Le donne non possono normalmente inscriversi ad altri corsi principali fuori di quelli di canto, pianoforte ed arpa. Solo nei casi eccezionali di speciali attitudini, a giudizio del direttore e delle commissioni esaminatrici, è ammessa la loro iscrizione in altri corsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-41