StatutoTitolo VII

Art. 37

In vigore dal 18 nov 1898
L'età per l'ammissione alle scuole è fissata come segue: Corso di teoria della musica: età minima 8 anni; età massima: a) anni 10 per i candidati che non dichiarino a quale corso principale intendano poi dedicarsi; b) un anno meno dell'età massima stabilita per l'ammissione al primo anno del corso principale, per quelli che lo dichiarino; Corsi principali (al 1° anno di studio): Composizione: dai 12 ai 15 anni; canto: avvenuta la mutazione della voce sino ai 24 anni per i maschi e sino ai 20 per le femmine; organo, pianoforte ed arpa: dai 9 agli 11; violino e viola: dagli 8 agli 11; violoncello: dai 9 ai 12; contrabasso: dai 14 ai 16; flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno: dai 12 ai 15; tromba e trombone: dai 12 ai 16. Sarà derogato al limite di età per gli alunni i quali avendo compiuto regolarmente almeno il corso normale di uno studio principale, chiedano di essere inscritti, previo esame, ad altro studio principale, che abbiano già frequentato come complementare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-37

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