Art. 18
StatutoTitolo V

Art. 18

18 / 64
In vigore dal 18 nov 1898
Sono corsi complementari facoltativi: a) Tutti i corsi complementari cui l'alunno non è obbligato, ai quali può accedere con autorizzazione del direttore; b) tutti i corsi principali ai quali l'alunno non è inscritto ed a cui può accedere con autorizzazione del direttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-09-25;324#art-s-18