Art. 9

In vigore dal 14 ott 1897
Gl'insegnanti esercitino gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto l'immediata vigilanza del direttore. Ognuno di essi dovrà segnare mensilmente agli allievi in ragione del maggiore e minore profitto di essi, una nota di merito che sarà scritta in apposito registro presso la direzione, e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-08-11;279#art-9

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