Art. 12

In vigore dal 14 ott 1897
Superato felicemente l'esame finale l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarato avere egli frequentato con profitto ovvero con molto profitto i corsi della scuola d'arte applicata all'industria. La nota con profitto corrisponde ai punti 6, 7, 8, quella con molto profitto ai punti 9 e 10. Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-08-11;279#art-12

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