Art. 8
In vigore dal 14 ott 1897
Al direttore incombe di fare eseguire le deliberazioni del consiglio, di sorvegliare l'andamento della scuola e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico.
Egli è incaricato altresì dell'amministrazione della scuola per la parte economica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-08-11;279#art-8