Art. 6
In vigore dal 14 ott 1897
Il governo della scuola è commesso ad un consiglio direttivo, composto:
di tre delegati del municipio;
di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
del direttore della scuola con voto consultivo.
Il consiglio sceglie nel suo seno il proprio presidente. Fa ufficio di segretario il direttore della scuola.
Il consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese, e si rinnova ogni biennio.
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