Art. 3
In vigore dal 14 ott 1897
Non sono ammessi alla scuola alunni di età inferiore ai 12 anni compiuti.
Per l'ammissione alla scuola è necessario che l'alunno esibisca il certificato di proscioglimento dall'obbligo della istruzione elementare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-08-11;279#art-3