Art. 5

In vigore dal 14 ott 1897
Il corso si compie in un triennio. Il consiglio direttivo della scuola avrà facoltà di aggiungere un quarto anno di perfezionamento quando vi sieno alunni che possano frequentarlo. L'anno scolastico comincia il 1° novembre e finisce col 15 agosto. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni eccettuate le feste, a forma del calendario scolastico ufficiale. L'orario della scuola sarà di 4 ore complessivamente al giorno. Di queste, due almeno saranno obbligatorie per ciascuno alunno; le altre facoltative.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-08-11;279#art-5

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