Art. 7

In vigore dal 14 ott 1897
Spetta al consiglio dirigente: a) Formulare il regolamento interno della scuola e sottoporlo alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio; b) Proporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio la determinazione del numero degli insegnanti stessi e del direttore, nonché, quando ne sia il caso, la loro sospensione e revoca. L'incarico della direzione non potrà darsi per più di un anno scolastico; c) Deliberare al principio di ogni anno i programmi degli insegnanti e gli orari. A questi lavori del consiglio parteciperà con voto consultivo ogni insegnante della scuola per la parte che lo riguarda; d) Redigere e presentare al Ministero e al municipio nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico una completa relazione dello andamento della scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo; e) Votare il bilancio preventivo della scuola e curarne la gestione; f) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-08-11;279#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo