Art. 7
In vigore dal 14 ott 1897
Spetta al consiglio dirigente:
a) Formulare il regolamento interno della scuola e sottoporlo alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
b) Proporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio la determinazione del numero degli insegnanti stessi e del direttore, nonché, quando ne sia il caso, la loro sospensione e revoca.
L'incarico della direzione non potrà darsi per più di un anno scolastico;
c) Deliberare al principio di ogni anno i programmi degli insegnanti e gli orari. A questi lavori del consiglio parteciperà con voto consultivo ogni insegnante della scuola per la parte che lo riguarda;
d) Redigere e presentare al Ministero e al municipio nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico una completa relazione dello andamento della scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo;
e) Votare il bilancio preventivo della scuola e curarne la gestione;
f) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-08-11;279#art-7