Art. 11
In vigore dal 14 ott 1897
Nella prima quindicina di agosto hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali. Nella prima quindicina di novembre hanno luogo gli stessi esami per coloro che non avessero potuto presentarsi nella sessione precedente.
Gli esami di promozione verseranno nelle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico.
Gli esami finali e di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza però di quelle dell'ultimo anno.
La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio dirigente, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame.
L'esito dell'esame s'indica con punti dall'1 al 10, al n. 6 corrisponde l'idoneità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-08-11;279#art-11