Art. 14
In vigore dal 14 ott 1897
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà:
a) di far visitare la scuola ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza;
b) di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio di cui all' qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti.
Al concorso del Ministero di agricoltura, industria e commercio nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo inscritti nel capitolato 71 del bilancio per l'esercizio in corso e con quelli del capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Cogne, addì 11 agosto 1897.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1897.
Reg. 212. Atti del Governo a f. 198. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.
Guicciardini.
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