Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 32
In vigore dal 16 lug 1926
I comandanti del Corpo o capi di ufficio ricevuta la domanda oppure venuti a conoscenza del trauma giusta il disposto del precedente articolo, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura della infermità, ferita o lesione, come la loro connessione con eventi di servizio.
All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti che valgano a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere delle infermità o lesioni, con speciale riferimento al loro propagarsi sia nel personale alle proprie dipendenze che nella popolazione civile, qualora trattisi di malattie epidemiche o contagiose.
Raccolti tali documenti i predetti comandanti faranno sottoporre gli infermi a visita diretta del medico incaricato normalmente o anche saltuariamente del servizio sanitario presso il corpo od ufficio.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-32