RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 32

In vigore dal 16 lug 1926
I comandanti del Corpo o capi di ufficio ricevuta la domanda oppure venuti a conoscenza del trauma giusta il disposto del precedente articolo, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura della infermità, ferita o lesione, come la loro connessione con eventi di servizio. All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti che valgano a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere delle infermità o lesioni, con speciale riferimento al loro propagarsi sia nel personale alle proprie dipendenze che nella popolazione civile, qualora trattisi di malattie epidemiche o contagiose. Raccolti tali documenti i predetti comandanti faranno sottoporre gli infermi a visita diretta del medico incaricato normalmente o anche saltuariamente del servizio sanitario presso il corpo od ufficio.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-32

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Art. 32 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo