RegolamentoCapo V

Art. 29

In vigore dal 24 ott 1895
Quando dal ministero competente sia negato il collocamento a riposo, od in riforma, l'impiegato civile o il militare che ritenga aver diritto a pensione, assegno od indennità, potrà con speciale istanza rivolgersi alla Corte dei conti, perché, ove ne sia il caso, supplisca a tale omissione con apposita sentenza, ai termini dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni. La istanza dovrà essere presentata alle sezioni riunite della Corte stessa, e per il relativo giudizio si osserveranno le norme stabilite dal regolamento di procedura in materia di pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-29

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Art. 29 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo