Regolamento›Capo IV
Art. 24
In vigore dal 24 ott 1895
L'aumento sul servizio effettivo, di cui all' del testo unico delle leggi sulle pensioni, decorre dal giorno dell'imbarco per alcuna delle località designate all' del citato testo unico, fino al giorno di sbarco, per rimpatrio, in uno dei porti del regno, o per destinazione ad altra località.
Per i militari dell'armata, imbarcati sopra regie navi, l'aumento sarà dovuto per il tempo in cui le medesime rimasero in alcuna delle località designate dalla legge.
Le date d'imbarco e di sbarco, e per i militari dell'armata quelle di permanenza, dovranno risultare dagli stati di servizio o dalle matricole, in relazione ai decreti od altri provvedimenti di destinazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-24