Regolamento›Capo III
Art. 19
In vigore dal 24 ott 1895
La liquidazione del debito totale dell'impiegato, per la rifusione rateale dell'indennità e dei relativi interessi, avrà luogo per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti: e nello stesso modo si approveranno le variazioni successive alla liquidazione stessa, in conseguenza di aumenti o diminuzioni di stipendio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-19