RegolamentoCapo II

Art. 14

In vigore dal 24 ott 1895
Dai decreti di destituzione e di dispensa dovrà risultare che furono osservate le formalità di cui agli articoli precedenti. I medesimi dovranno essere trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, insieme ai verbali dei competenti consigli di amministrazione o di disciplina, o delle speciali commissioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-14

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Art. 14 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo