Regolamento›Capo II
Art. 12
In vigore dal 24 ott 1895
La dispensa dal servizio, per riconosciuta inabilità dell'impiegato, ovvero per ragioni di servizio, non potrà essere decretata se non dopo sentito il parere di un consiglio d'amministrazione, o, in sua mancanza, di un'apposita commissione.
Parimenti la dispensa dal servizio per motivi disciplinari dovrà, analogamente al disposto dall'art. 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni, essere preceduta dal parere del consiglio di disciplina, o di una speciale commissione all'uopo nominata.
Il motivo che determinò la dispensa dal servizio sarà esplicitamente espresso nel relativo decreto, in cui, fermo il disposto dell' del presente regolamento, sarà pure fatto cenno del preventivo parere emesso dai rispettivi consigli d'amministrazione o di disciplina, o dall'apposita commissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-12