RegolamentoCapo II

Art. 9

In vigore dal 24 ott 1895
Gl'inviti a chiedere il collocamento a riposo o in posizione ausiliaria diretti agli impiegati civili e ai militari, dovranno emanare unicamente dal ministro competente. Per l' della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato U, la Corte dei conti non ammetterà a registrazione che come collocamenti a riposo di autorità, e nei limiti stabiliti dalla legge del bilancio, i decreti di collocamento a riposo emessi in seguito a domanda del pensionando, quando fosse accertato che la domanda fu comunque determinata per ordine od invito d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-9

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Art. 9 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo