Regolamento›Capo II
Art. 9
9 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Gl'inviti a chiedere il collocamento a riposo o in posizione ausiliaria diretti agli impiegati civili e ai militari, dovranno emanare unicamente dal ministro competente.
Per l' della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato U, la Corte dei conti non ammetterà a registrazione che come collocamenti a riposo di autorità, e nei limiti stabiliti dalla legge del bilancio, i decreti di collocamento a riposo emessi in seguito a domanda del pensionando, quando fosse accertato che la domanda fu comunque determinata per ordine od invito d'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-9