RegolamentoCapo II

Art. 10

In vigore dal 24 ott 1895
Quando il governo intenda di collocare a riposo od in riforma un impiegato civile od un militare, a titolo di lesione od infermità, qualunque ne sia la causa, promuoverà d'ufficio gli atti prescritti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-10

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Art. 10 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo