Art. 10
RegolamentoCapo II

Art. 10

10 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Quando il governo intenda di collocare a riposo od in riforma un impiegato civile od un militare, a titolo di lesione od infermità, qualunque ne sia la causa, promuoverà d'ufficio gli atti prescritti dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-10