Regolamento›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 24 ott 1895
Agli effetti dell' del testo unico delle leggi sulle pensioni, saranno compresi sotto la denominazione di funzionari coloniali le persone assunte ad impieghi nella colonia Eritrea in forza di regolare decreto Reale o ministeriale, registrato alla Corte dei conti, che si trovino nelle condizioni di cui all' del citato testo unico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-21