Regolamento›Capo IV
Art. 22
In vigore dal 24 ott 1895
Agli esploratori benemeriti ed alle persone che disimpegnarono missioni in alcuna delle località di cui all' del testo unico delle leggi sulle pensioni, per conto o benefizio del Governo, o della scienza, e che furono in seguito assunti in servizio dello Stato, sarà computato come servizio in Africa, e quindi come tempo utile à termini degli del testo unico citato, il tempo passato effettivamente in Africa, in una o più volte, da sommarsi le une con le altre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-22